martedì 17 febbraio 2009

Cause in condominio, quando è possibile dissociarsi dalla lite e quando si paga comunque

Nel caso di un condomino contrario ad una causa legale decisa dall'assemblea, le spese legali sono imputabili anche al disseziente? Grazie (pieraldo z.)

La questione della partecipazione alle liti condominiali è regolata dall'articolo 1132 del Codice Civile, che prevede la possibilità per chi non è d'accordo di dissociarsi dalla lite e quindi di non pagare le spese alla parte vincitrice nel caso in cui il condominio dovesse perdere la causa, ossia eventualmente pagare l'avvocatod ella controparte. Il non pagamento delle spese, infatti, non riguarda quelle necessarie per la difesa del condominio, e comunque non è possibile dissociarsi nel caso in cui si tratti di una lite interna, ossia quando una parte dei condomini chiama in causa gli altri. In dettaglio le norme prevedono che quando l'assemblea dei condomini delibera di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino che non è d'accordo ha il diritto di comunicare all'amministratore - per scritto e entro 30 giorni dalla delibera dell'assemblea - la volontà di separare la propria responsabilità in caso di soccombenza. Quindi per prima cosa il Codice consente solo di evitare le spese se la causa si perde, e per questo il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se però il condominio vince anche chi era in dissenso con la lite ha l'obbligo di pagare le spese legali rimaste a carico del condominio in tutti i casi in cui trae un vantaggio dalla vittoria della causa. Ora poichè nella gran parte dei casi i giudici compensano le spese tra le parti - ossia stabiliscono che ciascuno si debba pagare il proprio avvocato - anche in caso di vittoria del condominio chi non era d'accordo alla fine è tenuto a pagare l'avvocato. Se poi si tratta di una causa tar condomini di fatto la dissociazione non è ammessa perchè, come ha stabilito la Cassazione fin dal 1970, nessun condomino si può dissociare dalla lite quando si tratta di cause che non coinvolgono soggetti estranei al condominio ma sono interne al condominio stesso. In base alla sentenza 891/70, dunque, il dissenso può essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino perchè in questo caso "non è applicabile neppure in via analogica l'art. 1132 c.c. che disciplina l'ipotesi di lite tra un condominio e un terzo estraneo". Quindi quando si litiga "in casa" si deve sempre decidere da quale parte stare.

2 commenti:

Unknown ha detto...

molto interessante..
ho bisogno di leggere la citata sentenza n. 891/1970 della Cassazione..
posso averne una copia o, comunque, sapere dove trovarla?

Gianni ha detto...

Salve avrei bisogno di un parere/consiglio:
Nel mio condominio di 32 appartamenti si decide di fare una perizia per accertare vizi o danni strutturali.
L'esito della perizia del tribunale (spese totali sostenute già 15000) riconosce 41000 euro di danni.
Il condomionio decide da un lato di fare causa alle 4 controparti, e dall'altra di iniziare i lavori di ristrutturazione da subito autonomamente.
Io non posso sostenere contemporaneamente entrambe le spese perchè una causa costa e credo che iniziare una causa per un tale danno "non valga la candela".
Sono solo diponibile eventualmente a iniziare i lavori di edilizia per risolvere i problemi.
Quindi vorrei trasmettere il mio dissenso.
Se il condominio vince (come credo ma tra molti anni) per l'Articolo 1132 sarò costretto a partecipare per una eventuale parte di spese non rimborsata.
Quindi ad esempio il condominio chiede 40000 di danni più 30000 di spese legali.
Il Giudizio ci aggiudica i 40000 per i danni e solo 20000 di spese invece di 30000 per le spese legali o comunque un rimborso spese inferiore.
Cosa pago?
1)La perizia fa parte delle spese di giudizio(anche se fatta prima della di iniziare la causa),o io dovrei pagare la quota di spese per la causa escudendo i soldi già versati per la perizia?
2)Se intanto sono iniziati dei lavori di ristrutturazione a cui sto partecipando, usufruirò del riborso delle spese dei lavori in quanto è il mio "vantaggio"(art.1132: "...condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio")
Secondo la vostra esperienza e considerando che ho pochi soldi da regalare...cosa mi consigliate di fare? Partecipare alla causa o il dissenso?